Decreto Ronchi D.L. 05/02/1997 n° 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti
91/156/CEE sui rifiuti pericolosi
94/762/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Campo d’applicazione: art. 1
c.1) Il D.Lgs. disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti degli imballaggi.
Finalità: art. 2
c.2) I rifiuti devono esser recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (evitare rischi per acqua, aria,
suolo e flora; evitare rumori o odori; evitare danneggiare paesaggio).
Prevenzione della produzione di rifiuti: art. 3
c.1) Le autorità competenti devono favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti
tramite:
- sviluppo di tecnologie pulite;
- informazioni sull’impatto di specifici prodotti sull’ambiente
durante il loro intero ciclo di vita;
- immissione nel mercato di prodotti a basso impianto ambientale;
- sviluppo di tecniche per eliminare le sostanze pericolose dai rifiuti;
- utilizzare nelle costruzioni tecniche per prevenire la produzione di
rifiuti;
- promuovere accordi per diminuire la quantità e la pericolosità dei
rifiuti.
Recupero dei rifiuti: art. 4
c.1) Le autorità competenti devono ridurre lo smaltimento finale
tramite:
- reimpiego e riciclaggio;
- altre forme di recupero;
- agevolazione del mercato dei materiali derivati dal riutilizzo dei
rifiuti;
- utilizzo dei rifiuti come combustibile.
Smaltimento dei rifiuti: art. 5
c.1) Smaltimento = fase residuale della gestione dei rifiuti.
c.2) Rifiuti da smaltire devono essere il più possibile ridotti.
c.3) Lo smaltimento è attuato con impianti di smaltimento in modo da:
- rendere efficiente lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- ridurre al minimo il movimento dei rifiuti stessi;
- garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute
pubblica.
c.4) Dal gennaio 1999 la creazione di nuovi impianti di incenerimento
può essere autorizzata solo se alla combustione viene affiancato il recupero
energetico.
c.5) Dal gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove sono stati prodotti (salvo
accordi preesistenti).
c.6) Dal gennaio 2000 si possono smaltire in discarica solo:
- rifiuti inerti;
- rifiuti indicati da determinate norme;
- rifiuti derivati da riciclaggio e recupero.
Classificazione: art. 7
c.2) Sono rifiuti urbani:
- rifiuti domestici;
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali non abitativi, ma simili ai
rifiuti domestici;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti di qualunque provenienza o natura giacenti in aree pubbliche;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
c.3) Sono rifiuti speciali:
- rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione;
- rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali;
- rifiuti da attività di servizio, di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- rifiuti da attività sanitarie;
- macchinari deteriorati od obsoleti;
- veicoli a motore e simili fuori uso.
c.4) Sono rifiuti pericolosi quelli non domestici elencati nell’allegato
D.
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: art. 9
c.1) E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi.
c.2) Chiunque viola il precedente divieto deve procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati.
Oneri dei produttori e dei detentori: art. 10
c.1) Gli oneri per le attività di smaltimento sono a carico del
detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato.
c.2) Il produttore di rifiuti speciali deve provvedere all’autosmaltimento
dei rifiuti o alla consegna dei rifiuti a soggetti autorizzati o all’esportazione
dei rifiuti.
Catasto dei rifiuti: art. 11
c.1) Il Ministro dell’ambiente provvede con proprio
decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti, in modo da assicurare
un quadro conoscitivo completo e aggiornato.
c.3) Chiunque effettua a titolo personale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti è tenuto a comunicare le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.
c.4) I comuni devono comunicare ogni anno:
- la quantità di rifiuti urbani prodotti;
- i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti;
- i costi di gestione dei rifiuti;
- i dati relativi alla raccolta differenziata.
Registri carico/scarico: art. 12
c.1) I soggetti di cui all’articolo 11, comma 3,
hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti.
c.2) Il registro deve inoltre contenere:
- l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
- il metodo di trattamento impiegato.
c.3) I registri devono essere tenuti presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei
rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti che hanno la detenzione
dei rifiuti.
I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima
registrazione (i registri relativi allo smaltimento in discarica devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere
consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione).
c.4) Coloro che non superano la produzione di 5 t di
rifiuti non pericolosi e 1 t di pericolosi, possono tenere i registri tramite
le organizzazioni di categoria interessate.
Ordinanze contingibili e urgenti: art. 13
c.1) In situazioni di eccezionale necessità di tutela
della salute pubblica e dell’ambiente, il Presidente della Giunta Regionale
o della Provincia può permettere il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, purché non siano dannose o pericolose per la salute e
per l’ambiente.
Tali ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall’emissione ai
Ministri dell’ambiente e della sanità ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
Divieto di abbandono: art. 14
c.1) Sono vietati l’abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti
sul suolo e nel suolo.
c.2) E’ vietata l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e
sotterranee.
c.3) Chiunque violi tali divieti deve procedere alla
rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al
ripristino dello stato dei luoghi danneggiati.
Trasporto dei rifiuti: art. 15
c.1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione contenente:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso del trasporto;
- nome ed indirizzo del destinatario.
c.2) Il formulario deve essere redatto in quattro copie
( due al detentore, una al destinatario e una al trasportatore) e firmato dal
detentore dei rifiuti e dal trasportatore. Le copie devono essere conservate
per cinque anni.
c.3) I rifiuti pericolosi devono essere imballati
secondo norme di legge.
c.4) Le disposizioni cui al comma 1 non sono
applicabili al trasporto di rifiuti urbani effettuato da soggetto pubblico.
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati dai
rifiuti: art. 17
c.1) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di
tale decreto devono essere definiti:
- i limiti di accettabilità di contaminazione del suolo e delle acque;
- le procedure per il prelievo e l’analisi dei campioni;
- i criteri per il ripristino dei luoghi inquinati e la redazione di
progetti di bonifica.
c.2) Chiunque superi i limiti di cui al comma 1, deve
procedere a proprie spese al ripristino ambientale delle zone inquinate e alla
messa in sicurezza degli impianti nel seguente modo:
- notificare all’organo competente la situazione di inquinamento;
- entro 48 ore dalla notifica deve dare comunicazione agli organi
competenti riguardo gli interventi adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento;
- entro 30 gg dall’individuazione del pericolo deve essere presentato
agli organi competenti il progetto di bonifica delle aree inquinate.
c.4) Il Comune deve approvare il progetto entro 90 gg
dalla data di presentazione e deve darne comunicazione alla Regione. L’autorizzazione
indica le eventuali modifiche e integrazioni e fissa i tempi.
c.6) Nel caso in cui i limiti di accettabilità non
possano essere rispettati neppure con l’utilizzo delle migliori tecnologie,
possono essere prescritte misure volte a impedire ulteriori danni e la
limitazione all’utilizzo dell’area bonificata.
c.9) Nel caso in cui i responsabili dell’inquinamento
non provvedano o non siano individuabili, gli interventi vengono svolti dal
comune competente.
c.12) Le regioni predispongono un elenco dei siti da
bonificare che contenga:
- i luoghi interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
- i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;
- i soggetti di cui intente servirsi la Regione per l’esecuzione d’ufficio
degli interventi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- la stima degli oneri finanziari.
Competenze dello Stato: art. 18
c.1) Lo Stato deve:
- indirizzare e coordinare l’attuazione del decreto;
- definire i criteri generali e le metodologie per la gestione dei
rifiuti;
- promuovere delle iniziative per limitare la produzione di rifiuti e la
loro pericolosità;
- individuare i flussi di produzione di rifiuti con più alto impatto
ambientale;
- definire dei piani per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione
dei flussi di rifiuti;
- incoraggiare la razionalizzazione della raccolta;
- favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti e
favorire il mercato dei materiali recuperati;
- fissare gli obiettivi qualitativi della gestione dei rifiuti;
- indicare i criteri per scegliere le aree dove localizzare gli impianti
di smaltimento;
- indicare i criteri per l’attuazione della raccolta differenziata;
- determinare i criteri per gli interventi di bonifica.
c.2) Sono di competenza dello Stato:
- l’adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti;
- la disciplina del recupero dei prodotti di amianto;
- la determinazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche;
- la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione
dei rifiuti speciali;
- l’organizzazione del Catasto nazionale dei rifiuti;
- la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
- l’individuazione di alcune tipologie di rifiuti che, per ragioni
tecniche e ambientali, possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- l’adozione delle norme tecniche per l’utilizzo dei prodotti ottenuti
mediante compostaggio.
Competenze delle Regioni: art. 19
c.1) Sono di competenza delle Regioni:
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo
della separazione dei rifiuti ad alto tasso di umidità dai restanti
rifiuti;
- l’elaborazione e l’approvazione dei piani di bonifica delle aree
inquinate;
- l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti;
- l’autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti, anche pericolosi;
- l’incentivazione alla riduzione della produzione di rifiuti e al
recupero degli stessi.
c.3) Le Regioni devono cercare di realizzare gli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali (tranne
che per le discariche).
c.4) Le Regioni devono emanare norme affinché gli
uffici pubblici coprano almeno il 40% del fabbisogno annuale di carta,
utilizzando carta riciclata.
Competenze delle Province: art. 20
c.1) Le Province devono:
- programmare e organizzare lo smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale;
- controllare gli interventi di bonifica;
- controllare periodicamente le attività di gestione dei rifiuti;
individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
e quelle non idonee;
- organizzare le attività di raccolta differenziata dei rifiuti.
c.4) Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi all’interno delle imprese che
svolgono attività di gestione dei rifiuti.
c.6) Le Province sottopongono ad adeguati controlli
periodici le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti.
Competenza dei Comuni: art. 21
c.1)Sono di competenza dei Comuni:
- la gestione dei rifiuti urbani;
- la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- la promozione del recupero dei rifiuti e il loro frazionamento;
- la regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare la raccolta e il trasporto
dei rifiuti di imballaggio;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani.
c.3) I Comuni si occupano dell’approvazione dei
progetti di bonifica dei luoghi inquinati.
c.4) I Comuni si possono avvalere, per la gestione
dei rifiuti urbani, dell’aiuto di associazioni di volontariato.
c.6) I Comuni devono fornire alla Regione e alla
Provincia tutte le informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti urbani.
Piani regionali: art. 22
c.1) Le Regioni, sentite le Province e i Comuni,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti.
c.2) I piani regionali promuovono la riduzione della
quantità, del volume e della pericolosità dei rifiuti.
c.3) Il piano regionale prevede:
- i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di smaltimento
di rifiuti (zone industriali);
- la tipologia degli impianti di smaltimento e recupero;
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
- le iniziative per favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti;
- le misure finalizzate a promuovere la regionalizzazione della raccolta
e dello smaltimento dei rifiuti.
c.5) Il piano regionale comprende anche i piani per
la bonifica delle aree inquinate, i quali prevedono:
- l’ordine di priorità degli interventi;
- l’individuazione dei luoghi da bonificare e le caratteristiche degli
inquinanti;
- le modalità degli interventi di bonifica (uso di materiali
riciclati);
- la stima degli oneri finanziari;
- le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
c.7) La Regione deve approvare o adeguare il piano
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
c.9) Nel caso in cui le autorità competenti non
realizzino ciò che è proposto dal piano, il Ministro dell’ambiente
provvede attuando la raccolta differenziata dei rifiuti, riutilizzando e
riciclando gli imballaggi utilizzati negli uffici pubblici e favorendo il
recupero dei rifiuti.
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
: art. 23
c.1) Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione
dei rifiuti urbani sono le Province.
c.2) Per esigenze tecniche le Province possono
autorizzare gestioni a livello subprovinciale, purché la gestione rimanga
unitaria.
c.3) I Comuni di ciascuna Provincia devono
organizzare un’efficiente gestione dei rifiuti urbani.
Contributo per lo smaltimento in discarica : art. 24
c.1) In ogni ambito territoriale ottimale vi deve
essere la seguente percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani:
- 15% entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto;
- 25% entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto;
- 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Accordi e contratti di programma, incentivi: art. 25
c.1) Il Ministro dell’ambiente può stipulare
accordi e contratti di programma con enti pubblici, con le imprese più
importanti e con le associazioni di categoria. L’oggetto di tali contratti
e accordi è:
- l’attuazione di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi dei
rifiuti;
- la sperimentazione, l’attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e di tecnologie pulite in grado di ridurre o prevenire la
produzione di rifiuti;
- lo sviluppo di innovazioni per favorire metodi di produzione di
materiali meno inquinanti;
- la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di
riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- l’adozione di tecniche per il reimpiego nell’impianto di
produzione;
- sviluppo di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e
delle sostanze pericolose.
c.2) Gli accordi con le imprese maggiormente presenti
sul mercato e con le associazioni di categoria hanno il fine di:
- promuovere e favorire l’utilizzo di sistemi di eco-label e di
eco-audit;
- attuare programmi di riutilizzo dei beni di consumo e delle materie
prime.
Osservatorio nazionale sui rifiuti: art. 26
c.1) L’istituzione dell’Osservatorio nazionale
sui rifiuti svolge le seguenti funzioni:
- vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi;
- aggiornamento specifici obbiettivi d’azione;
- predispone un programma generale di prevenzione sugli imballaggi;
- verifica i costi di recupero e smaltimento;
- predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti.
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei
rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate: art. 31
c.1) Le procedure semplificate devono garantire un
elevato livello di produzione ambientale e controlli efficaci.
c.2) Sono adottate per ciascun tipo di attività le
norme, che fissano i tipi e le qualità dei rifiuti e le condizioni in base
alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate
dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di
recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e
33.
c.3) Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi e le qualità dei rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio
all’ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le
attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre,
rispettare le seguenti condizioni:
- siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
- i limiti di missione non siano meno restrittivi per quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento;
- sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata so base
annuale.
c.4) L’emanazione delle norme e delle condizioni
del coma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista
verde del regolamento CEE n.259/93.
c.5) Per la tenuta dei registri di cui agli articoli
32 coma 3 e 33 coma 3 e per l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato
è tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale,
determinato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del tesoro.
c.6) La costruzione di impianti che recuperano
rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
tecniche di cui i commi 2 e 3 e disciplinata dal Dpr 24 maggio 1988, n.203
(attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia dei qualità
dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali) e delle altre disposizioni che regolano
la costruzione di impianti industriali.
Autosmaltimento: art. 32
c.1) Le attività di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di smaltimento rifiuti stessi possono essere
intraprese trascorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio attività alla
Provincia territoriale competente.
c.2) Le norme tecniche di cui il comma 1 prevedono in
particolare:
- il tipo, la qualità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti;
- le caratteristiche degli impianti di smaltimento;
- la qualità delle emissioni nell’ambiente.
c.3) Alla comunicazione di inizio attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
- il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche;
- il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzate previste dalla normativa vigente.
c.4) Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 3, essa dispone, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività
salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente
l'attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'amministrazione.
c.5) La comunicazione al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di autosmaltimento.
c.6) Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.
Operazioni di recupero : art. 33
c.1) L’esercizio delle operazioni di recupero
possono essere intraprese decorsi 90 gg. dalla comunicazione di inizio di
attività alla Provincia territorialmente competente.
c.2) Le condizioni e le norme tecniche di cui il
comma 1 in relazione a ciascun tipo di attività prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
- le quantità massime impiegabili;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
non che le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
- le prescrizioni necessarie per assicurare che in relazione ai tipi o
alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
- le qualità massime impiegabili ;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di emissione e di rifiuto, al tipo di attività che l’impianto ha
utilizzato, anche in relazioni alle altre emissioni presenti in sito;
- gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
- le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo e
alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente.
c.3) La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
- il rispetto delle norme tecniche delle condizioni relative al comma 1;
- il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nei quali i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
c.4) Nel momento in cui la provincia accerta il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni relative al comma 1
dispone con un provvedimento motivato il divieto di inizio salvo che l’interessato
non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi
effetti entro il termine stabilito dall’amministrazione.
c.5) La comunicazione di cui al comma 1deve essere
rinnovata ogni 5 anni.
c.6) Non oltre centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le procedure relative al comma 1 e 2
vengono applicate a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti .
c.8) Le disposizioni semplificate del presente
articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
- delle attività di riciclaggio e di recupero di materie prime, di
produzione di composti di qualità dei rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
- delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
- dell’impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto del comma 1.
c.9) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, gli enti competenti determinano le
modalità, le condizioni e le misure relative alle concessioni di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all’utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica.
Ambito di applicazione: art. 34
c.1) Il presente Titolo disciplina la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenire e ridurne l’impatto
sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire
l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla
concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE.
c.2) La disciplina di cui al comma 1 riguarda la
gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i
rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici,
qualunque siano i materiali che li compongono.
c.3) Restano fermi i vigenti requisiti in materia di
qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla
protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le
vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
Definizioni: art. 35
c.1) Ai fini dell’applicazione del presente Titolo
si intende per:
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,
adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la
loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore ed ad assicurare la loro presentazione;
- imballaggio per la vendita o l’imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di
vendita per l’utente finale o per il consumatore;
- imballaggi multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in
modo da costruire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto
come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso
può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito
in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di
unità di vendita oppure di imballaggi multipli per
- evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi
i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,
rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della
produzione;
- gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all’articolo
3, lett. d);
- prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di
prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività
per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli
imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di
imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della
gestione post-consumo;
- riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e
progettato per poter compiere un numero minimo di spostamenti o rotazioni
è nuovamente riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il
quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio
riutilizzato.L'imballaggio diventa rifiuto quando cessa di essere
reimpiegato;
- riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il
riciclaggio organico ed ad esclusione di energia;
- recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti
operazioni previste dall’allegato C al presente decreto;
- recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico (biometanazione) delle parti biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate che
produce residui organici stabilizzanti o metano. L'interramento in
discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all’allegato B al
presente decreto;
- operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricati ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e
gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- produttori: fornitori di materiali di imballaggio, importatori,
fabbricanti ed trasformatori di imballaggi;
- distributori: commercianti e distributori;
- utilizzatori: gli addetti al riempimento e gli utenti;
- accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità
pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli
interlocutori che desiderano. Esso disciplina i mezzi, gli strumenti e le
azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 38.
Criteri informatori dell’attività di gestione dei
rifiuti di imballaggio: art. 36
c.1) L’attività di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio deve uniformarsi ai seguenti principi generali:
- incentivazione, anche mediante l’introduzione di strumenti
finanziari, in conformità ai principi del diritto comunitario, di forme
di prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso lo
sviluppo di tecnologie pulite e di azioni volte a ridurre a monte la
produzione e l’utilizzazione degli imballaggi;
- responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al
principio "chi inquina paga" e cooperazione degli stessi
secondo il principio della "responsabilità condivisa";
- incentivazione e promozione del riutilizzo, del riciclaggio e delle
altre forme di recupero, anche attraverso lo sviluppo di opportunità di
mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati, al fine di
ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi avviati allo smaltimento
finale;
- promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed
economici;
- informazione degli utenti degli imballaggi, in particolare dei
consumatori;
- favorire la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di
imballaggio;
- garantire la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio al fine
di realizzare un alto grado di riciclaggio ed evitare problemi di ordine
sanitario e di sicurezza;
c.2) In conformità alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell’Unione Europea, con decreto del Ministero dell’Ambiente
e del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sono
adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell’applicazione
delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli
imballaggi primari di apparecchiature mediche e di prodotti farmaceutici, ai
piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati
aspetti sanitari il predetto decreto è adottato di concerto con il
Ministero della Sanità.
c.3) Al fine di facilitare la raccolta, il
riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché al fine
di dare corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali,
tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le
modalità stabilite dalle Commissione dell’Unione Europea. Fino alla
definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli
imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
Programma generale per la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio: art. 37
c.1) Sulla base dei criteri di cui all’articolo 36,
l’Organismo di cui all’articolo 40 elabora un Programma generale per la
prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo
degli imballaggi nonché per il riciclaggio e per le altre forme di recupero
dei rifiuti di imballaggio. In particolare, il Programma:
- determina le misure per prevenire la formazione dei rifiuti di
imballaggio;
- individua la percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio da
recuperare in un quinquennio, e nell’ambito di questo obiettivo
globale determina, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in
peso da riciclare di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei
rifiuti di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun
materiale di imballaggio;
- indica obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli
obiettivi di cui alla lettera b);
- indica le misure appropriate per realizzare gli obiettivi di recupero
e riciclaggio;
- definisce le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la
gestione dei rifiuti.
c.2) Il Programma generale è adottato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente
e del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI. Con la medesima
procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del
programma.
c.3) Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e successivamente dall’inizio del quinquennio
di riferimento, lo stesso è predisposto in via sostitutiva dal Ministero
dell’Ambiente e dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE.
c.4) I piani regionali di cui all’articolo 22 sono
integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di
cui al comma 2.
Obiettivi di recupero e riciclaggio: art. 38
c.1) Gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui
al comma 1, lettera b), dell’articolo 37 sono determinati nel rispetto dei
limiti fissati per ogni quinquennio dal Consiglio dell’Unione Europea e
sono riferiti alle quantità di rifiuti di imballaggi generati nel mercato
nazionale.
c.2) Il Ministero dell’Ambiente e del Ministero
dell’Industria verificano l’attuazione del Programma generale di cui all’articolo
37 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio e
svolgono le relative funzioni di vigilanza.
c.3) Qualora gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio non siano raggiunti entro 30 giorni dalle scadenze previste, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sono
applicate alle diverse tipologie di imballaggi misure di natura economica
proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, ivi comprese
misure di carattere pecuniario il cui introito è destinato agli enti locali
per le attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei
rifiuti. I proventi derivanti dall’applicazione delle predette misure sono
accantonati in un apposito capitolo del bilancio dello stato per essere
trasferiti, entro l’anno solare successivo, alle regioni.
c.4) Al fine del raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1 si considerano globalmente tutti i sistemi di recupero e di
riciclaggio al netto degli scarti.
c.5) Le attività di raccolta dei rifiuti di
imballaggi, diverse da quelle realizzate su superfici private direttamente
dai soggetti coinvolti nella produzione, nell’uso, nell’importazione e
nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati, sono esercitate
dai comuni secondo criteri che privilegino l’economicità e il
coordinamento con la gestione degli altri rifiuti urbani. A tal fine può
essere stipulato un accordo di programma su base internazionale tra l’ANCI
e l’Organismo di cui all’articolo 40.
c.6) L’accordo di programma di cui al comma 5 è
approvato dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato e garantisce l’attuazione del principio
di corresponsabilità gestionale tra produttori, distributori, utilizzatori
e pubblica amministrazione. L’accordo di programma stabilisce, in
particolare:
- l’entità del contributo ai costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio da versare ai comuni;
- gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- le modalità di raccolta ai fini dei recupero e riciclo dei rifiuti da
imballaggio, anche in base a raccolte differenziate rispetto ai rifiuti
solidi urbani;
- i costi delle operazioni di cui alla precedente lettera c);
- le modalità di calcolo del minor costo di smaltimento e l’incidenza
dello stesso sulla tassa rifiuti;
- gli eventuali maggiori oneri gravati sugli operatori privati per
effetto della raccolta differenziata.
c.7) Nel caso in cui il comune non attivi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi primari, i soggetti coinvolti nella
produzione, nell’uso, nell’importazione e nella distribuzione di
imballaggi e di prodotti imballati, devono organizzare direttamente le
attività di raccolta differenziata su superfici pubbliche.
Consorzi: art. 39
c.1) Al fine di razionalizzare ed organizzare la
gestione dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza
ed economicità, nonché perseguire gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio previsti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono essere costituiti i seguenti consorzi tra i
produttori delle rispettive tipologie di materiali di imballaggio:
- Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di
imballaggio in carta;
- Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di
imballaggio in vetro;
- Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di
imballaggio in plastica;
- Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di
imballaggio in alluminio;
- Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di
imballaggio in acciaio;
- Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di
imballaggio in legno;
c.2) I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità
giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro, sono disciplinati
dalle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili con quelle
previste dal presente decreto e si finanziano esclusivamente con i
contributi dei consorziati.
c.3) I produttori delle diverse tipologie di
materiali di imballaggio sono obbligati a partecipare al relativo Consorzio.
I produttori di imballaggi di materiali composti sono tenuti ad aderire al
Consorzio del materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi
prodotta. La partecipazione ai Consorzi è aperta ai distributori e agli
utilizzatori di imballaggi.
c.4) La partecipazione ai Consorzi dei produttori,
degli utilizzatori e dei distributori deve essere garantita e non può
essere limitata o comunque sottoposta a particolari vincoli o condizioni.
c.5) Ciascun Consorzio predispone un proprio
programma specifico che costituisce la base per l’elaborazione del
Programma generale di cui all’articolo 37 ed è obbligato al
raggiungimento degli obiettivi previsti per la corrispondente tipologia di
materiale che rappresentano la quota percentuale in peso dell’obiettivo
globale.
c.6) Entro il trenta giugno di ogni anno i Consorzi
trasmettono al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, una relazione sulla gestione contenente
l’elenco degli associati, i quantitativi di imballaggio riutilizzati,
riciclati e recuperati, nonché le altre informazioni richieste; nella
relazione devono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento
degli scopi istituzionali ed eventuali proposte di adeguamento della
normativa. I Consorzi possono provvedere a tale adempimento anche tramite l’Organismo
di cui all’articolo 40.
c.7) Sulla base delle relazioni di cui al comma 7, i
Ministri dell’Ambiente e dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
redigono entro il 31 dicembre di ogni anno un rapporto generale sulla
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio da trasmettere alla
Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e alla Commissione Europea.
c.8) In caso di mancata costituzione dei Consorzi
Obbligatori entro il termine di cui al comma 1, il Ministero dell’Ambiente
ed il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato fissano
un contributo annuo di riciclaggio a carico degli operatori economici
interessati, che confluisce nel fondo di cui all’articolo 38, comma 3, per
le medesime finalità.
c.9) I Consorzi obbligatori esistenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previsti dall’articolo 9 quater,
del decreto legge 9 settembre 1988, n. 387 convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare nell’atto della
costituzione dei corrispondenti Consorzi di cui al comma 1 e comunque entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I Consorzi di
cui al comma 1 subentrano negli obblighi assunti verso i terzi dai Consorzi
obbligatori di cui all’articolo 9 quater, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 37 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, ed utilizzando gli eventuali patrimoni di questi ultimi per il
raggiungimento delle specifiche finalità per le quali gli stessi sono stati
costituiti. Restano ferme le norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95 e successive modificazioni, e dei relativi decreti di attuazione per
la disciplina del Consorzio degli oli usati.
Organismo unico di coordinamento dei Consorzi: art. 40
c.1) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi
globali di recupero e di riciclaggio i produttori da una parte ed i
distributori e gli utilizzatori dall’altra costituiscono in forma
paritaria un Organismo di coordinamento dei Consorzi.
c.2) L’Organismo di cui al comma 1 svolge le
seguenti funzioni:
- definisce in accordo con le regioni e con i comuni interessati gli
ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che
comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali
selezionati a centri di raccolta o di smaltimento;
- definisce con i comuni o con i loro Consorzi, appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di
ritiro da parte dei Consorzi dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
- garantisce tramite accordi di programma con le imprese esercenti il
servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la
raccolta dei rifiuti di imballaggio generati dai produttori nei propri
centri di produzione o distribuzione;
- elabora, anche sulle base di accordi stabiliti con i Comuni e le
Regioni, il Programma generale ed i successivi aggiornamenti e modifiche;
- promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per
favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l’attuazione;
- assicura il coordinamento dell’attività dei Consorzi;
- garantisce il necessario raccordo tra l’Amministrazione pubblica, i
Consorzi e gli operatori economici;
- organizza le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione
del Programma generale.
c.3) L’organismo determina le proprie modalità di
organizzazione e di funzionamento ed é costituito solo a seguito dell’adesione
di tutti i Consorzi.
Comunicazione dati: art. 41
c.1) A partire dal 1997, i produttori e gli
importatori di materie prime destinate alla produzione di imballaggi, i
produttori e gli importatori di imballaggi vuoti, i confezionatori e gli
importatori di imballaggi pieni nonché i soggetti impegnati nelle attività
di riciclaggio e di recupero comunicano annualmente i dati relativi all’anno
precedente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
c.2) Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge
25 gennaio 1994, n. 70, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all’ANPA.
c.3) I confezionatori e gli importatori di imballaggi
pieni possono presentare dichiarazioni per il tramite delle associazioni di
categoria.
Divieti: art. 43
c.1) E’ vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio.
c.2) A decorrere dal centottesimo giorno dall’entrata
in vigore del presente decreto è vietato, ai produttori ed ai distributori
dei prodotti ai quali gli imballaggi sono destinati, immettere nel normale
circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi secondari o terziari di
qualsiasi natura.
c.3) A decorrere dal 31 dicembre 1997 possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati
dal CEN in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9
della direttiva 94/62 CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994 e dall’Allegato II alla direttiva stessa.
c.4) E’ vietato immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio ad eccezione degli imballaggi interamente
costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo,
mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
- 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
- 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
- 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001;
c.5) Con decreto del Ministero dell’Ambiente e del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato sono
determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione Europea:
- le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4
non si applicano ai materiali riciclati ed ai circuiti di produzione
localizzati in una catena chiusa e controllata;
- le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4,
lettera c).
Beni durevoli: art. 44
c.1) I beni durevoli per uso domestico che hanno
esaurito la loro durata operativa devono essere conferiti alle imprese
pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e agli appositi centri di raccolta.
c.2) Il ministro dell’ambiente ha stipulato un
accordo con le imprese di produzione dei beni, le imprese di consumo e i
soggetti pubblici e privati che prevede:
- la messa a punto dei prodotti come previsto dagli articoli 3 e 4;
- l’individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale;
- il recupero e il riciclo dei materiali che costituiscono i beni;
- lo smaltimento di quanto non è recuperabile dai soggetti che
gestiscono il servizio pubblico.
c.5) I beni durevoli sottoposti alle disposizioni del
presente articolo sono:
- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d’aria.
Rifiuti sanitari: art. 45
c.1) Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari
pericolosi presso il luogo di produzione può avere una durata massima di 5
giorni e per quantitativi superiori può raggiungere i 30 giorni.
v c.3) I rifiuti sanitari devono essere smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati e in discariche
controllate.
c.4) I punti del decreto del Ministro dell’ambiente
sono:
- definire le norme tecniche di raccolta, sterilizzazione, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
- individuare le categorie di rifiuti sanitari che richiedono
particolari sistemi di smaltimento.
Veicoli a motore: art. 46
c.1) I veicoli a motore devono essere consegnati ad
un centro di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione.
c.4) I centri di raccolta rilasciano al proprietario
del veicolo un certificato dal quale deve risultare la data di consegna, l’autorizzazione
del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione
del veicolo.
c.5) La cancellazione dal Pubblico registro
Automobilistico avviene a cura del centro di raccolta.
c.6) Il possesso del certificato considerato nel
comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità penale,
civile ed amministrativa.
c.7) E’ consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore escluso quelle che
riguardano la sicurezza del veicolo.
c.9) L’utilizzazione delle parti di ricambio deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti: art. 47
c.1) E’ istituito il Consorzio obbligatorio
nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti.
c.2) Il Consorzio non ha scopo di lucro.
c.3) Il Consorzio:
- assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il
riutilizzo degli oli, dei grassi vegetali e degli animali esausti;
- assicura lo smaltimento di oli, grassi vegetali e animali esausti
raccolti, dai quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore
relative alle attività elencate nel punto a).
c.4) Le deliberazioni degli organi del Consorzio sono
vincolati per tutte le imprese partecipanti.
c.5) Partecipano al Consorzio:
- le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali
per uso alimentare;
- le imprese che riciclano e recuperano oli, grassi vegetali e animali;
- le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli, grassi vegetali e animali
esausti.
c.9) Le risorse finanziarie del Consorzio sono
costituite:
- dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
- dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- dalle quote consortili;
- dai contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli
importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare.
c.12) E’ obbligatorio stoccare oli e grassi
vegetali e animali esausti in appositi contenitori.
Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene: art. 48
c.1) Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di
polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.
c.2) Al Consorzio partecipano:
- i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- i trasformatori di beni in polietilene;
- le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese
che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in
polietilene;
- le imprese che riciclano e recuperano i rifiuti di beni in
polietilene.
c.3) L’obbiettivo principale è di favorire il
ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per
avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. Il Consorzio:
- promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti di beni in polietilene;
- promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
- promuove l’informazione agli utenti per ridurre il consumo dei
materiali;
- assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso
non sia possibile il riciclaggio.
c.5) I mezzi finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
- dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
- dai contributi dei soggetti partecipanti;
- dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
c.6) Le deliberazioni degli organi del Consorzio sono
vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
c.9) A decorrere dalla data di scadenza del termine
di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto,
chiunque detenga rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al
Consorzio.
Istituzione della tariffa: Art. 49
c.2) I costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti giacenti sulle strade ad uso pubblico sono
coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa.
c.3) La tariffa deve essere applicata nei confronti
di chiunque occupi locali per qualsiasi uso esistenti nel territorio
comunale.
c.4) La tariffa è composta in relazione al costo del
servizio.
c.8) La tariffa è determinata dagli enti locali.
c.9) La tariffa è applicata dai gestori.
c.11) Nella determinazione della tariffa si
considerano anche gli obbiettivi di miglioramento della produttività, della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione dell’organizzazione
programmato.
c.14) Sulla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante l’attestazione
rilasciata dal soggetto che si occupa del recupero dei rifiuti.
Abbandono dei rifiuti: Art. 50
c.1) Chiunque abbandona o deposita rifiuti nelle
acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di £1.200.000.
c.2) Chiunque non rispetti le direttive sindacali
sconterà una pena di un anno.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: Art. 51
c.1) Chiunque effettui un’attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, sarà
punito:
- con la pena di arresto da 3 mesi ad un anno o con l’ammenda da
5.000.000 a 50.000.000 di lire se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena di arresto da 6 mesi a 2 anni o con l’ammenda da
5.000.000 a 50.000.000 di lire se si tratta di rifiuti pericolosi.
c.2) Le pene del comma 1 si applicano ai titolari di
imprese e ai responsabili che abbandonano o depositano in modo incontrollato
i loro rifiuti.
c.3) Chiunque realizzi o gestisca una discarica non
autorizzata sarà punito con la pena dell’arresto da 6 mesi ad 2 anni e l’ammenda
di 5.000.000 a £ 50.000.000. Si applica la pena dell’arresto da 1 a 3
anni e dell’ammenda da £10.000.000 a £ 100.000.000 se la discarica è
destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna
segue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva.
c.4) Le pene considerate nei commi 1, 2 e 3 sono
ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni.
c.5) La pena trattata nel comma 1 (b) viene applicata
a chiunque effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
c.6) E’ applicata la pena d’arresto da 3 mesi a 1
anno per chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi oppure un’ammenda da £5.000.000
a £50.000.000.
Divieti: art. 52
c.1) I produttori, i distributori e gli utilizzatori
di imballaggi che non aderiscano ai Consorzi di cui all’articolo 39 sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire
90 milioni.
c.2) La violazione dei divieti di cui all’articolo
42, commi 1,2 e 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 10 milioni a lire 60 milioni.
c.3) La violazione del divieto di cui all’articolo
42, comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5
milioni a lire 30 milioni.
Traffico illecito di rifiuti: art. 53
c.1) Chiunque effettui spedizioni di rifiuti sarà
punito con l'ammenda da 3 a 50.000.000 di lire e con l’arresto fino a 2
anni. In caso di rifiuti pericolosi la pena sarà aumentata.
c.2) Alla sentenza di condanna segue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Imballaggi: art. 54
c.1) I produttori di imballaggi che non organizzino
un proprio sistema per l’adempimento degli obblighi trattati nell’art.38
e non aderiscano ai Consorzi dell’art.40 saranno puniti con la sanzione da
15 a 90 milioni.
c.2) La violazione dei divieti trattati nell’art.43
sarà punita con la sanzione da 10 a 60 milioni (c.1).
c.3) La violazione del divieto trattato nell’art.43
(c.3) sarà punita con una sanzione da 5 a 30 milioni.
Disposizioni transitorie: Art. 57
c.1) Le norme regolamentari, che fanno riferimento ai rifiuti
pericolosi, comprendono i rifiuti tossici e nocivi.
c.3) Le autorizzazioni restano valide non oltre 4 anni dalla loro
scadenza .
Disposizioni finali. Art. 58
c.1) Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi.
c.3) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
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