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Gestione di
matrici di origine Agraria
Con il termine agraria vengono compresi
tutti quei campioni, potenzialmente analizzabili, costituiti da: suoli,
fertilizzanti e compost, vegetali in genere, etc.
SUOLI
I prelievi e le analisi su terreni vengono eseguiti ai sensi di quanto citato
nel D.M. 11/05/92 "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del
suolo" sia per definire le caratteristiche agronomiche del suolo stesso
(ricerca di macro e micro inquinanti) sia per stabilire l'eventuale capacità
del terreno a ricevere fanghi da impianti di depurazione o altri residui
riutilizzabili ai fini agronomici. Per l'ottenimento di quest'ultimo obiettivo
il terreno in esame deve rispettare quanto riportato nel D.L. n. 99 del
27/01/92.
FERTILIZZANTI E
COMPOST
I controlli analitici dei fertilizzanti e dei compost vengono eseguiti nel
rispetto di quanto indicato dalla Legge n. 748 del 19/10/1999 "Nuove norme
per la disciplina dei fertilizzanti. Se il fertilizzante in questione è un
fango già stabilizzato proveniente da impianto di depurazione biologico, tale
fango deve essere conforme a quanto riportato nel D.L. n. 99 del 27/01/92. Nel
caso in cui il compost sia costituito da residui organici selezionati
riutilizzabili per la produzione di fertilizzanti o da fanghi da impianti di
depurazione non ancora stabilizzati, i controlli analitici devono essere
eseguiti secondo quanto riportato nel D.M. 05/02/98.
VEGETALI IN
GENERE
Può essere necessario eseguire in alcune circostanze il controllo analitico di
parti vegetali (analisi fogliari) per capire il grado di assorbimento degli
elementi nutritivi o delle eventuali sostanze tossiche assimilate dalla pianta.
RIFIUTI
Ogni attività produttiva dà
luogo a degli scarti di produzione di origini diverse che possono essere
classificati sia come rifiuti veri e propri con necessità di
smaltimento sia come residui possibilmente riutilizzabili.
RIFIUTI
I prelievi e le analisi per la classificazione di rifiuti industriali
vengono eseguiti in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 915 del
10/09/82, della Delibera del C.I. del 27/07/84 e del D.Lgs. n. 22 del
05/02/97. Nel caso in cui il rifiuto non derivi direttamente dal ciclo
produttivo aziendale ma da un inquinamento, anche accidentale, dei
luoghi circostanti l'azienda e non, il sito inquinato dev'essere
sottoposto a bonifica a carico del responsabile dell'inquinamento
stesso. I controlli completi verranno eseguiti nel rispetto di quanto
riportato nel D.M. 471 del 25/10/99.
RESIDUI
RIUTILIZZABILI
I controlli dei rifiuti non pericolosi riutilizzabili sottoposti alle
procedure semplificate avvengono in conformità di quanto indicato nel
D.M. 05/02/98.
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