La ECOS
perseguendo una politica che tende ad offrire un reale ed efficace
servizio, segue costantemente le evoluzioni in atto in materia di
gestione dei rifiuti, rappresentando di conseguenza un punto di
riferimento per i propri Clienti e fornendo loro servizi ed
informazioni chiare e utili alla conduzione della propria attività.
In particolare il campo normativo Nazionale ed Europeo, in rapida
evoluzione, sono seguiti giornalmente ed ogni notizia utile è
immediatamente analizzata e trasferita, con i relativi commenti
e/o chiarimenti, al Cliente.
Ciò premesso, desideriamo sottoporre alla Vs. attenzione i
contenuti essenziali della norma in oggetto entrata in vigore, il
12 Giugno 1998 con decreto del ministero dell'ambiente n. 145 e n.
148
- Classificazione:
- Rifiuti urbani: rifiuti,
anche ingombranti, provenienti da abitazione, rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi, rifiuti provenienti da
esumazioni ed estumazioni
- Rifiuti speciali: rifiuti da
attività d'impresa e professionale, rifiuti da attività
agricole ed agroindustriali, rifiuti da attività di
demolizione, costruzione e di scavo, rifiuti da
lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da
attività di servizio. Si ricorda che l'abrogazione
dell'art. 39 della legge 146/94 ha fatto venir meno la
categoria dei rifiuti speciali assimilabili ope legis a
quelli urbani rendendo operante la classificazione
prevista dal DLgs 22/97
- Il
produttore dei rifiuti speciali deve curare lo smaltimento
attraverso:
- L'auto smaltimento
- Il conferimento a terzi
autorizzati (ditta 3B sas) - Per i rifiuti smaltiti e/o
portati al recupero attraverso canali diversi da quelli
del servizio pubblico non è più dovuto il relativo
tributo.
- Il conferimento al servizio
pubblico (qualora il proprio comune avesse adottato una
delibera consiliare con la quale sia stata dichiarata
l'assimilazione di determinate categorie di rifiuti
speciali a quelli urbani).
- L'esportazione (all'estero)
dei rifiuti
- Registri
di carico e scarico
- Le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi, nonché le imprese e gli
enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali e artigianali sono obbligati alla
tenuta del registro di carico e scarico.
- Formulari:
- Ogni qualvolta si effettua il
trasporto di un rifiuto (è fatto obbligo l'utilizzo di
mezzi adibiti ed autorizzati al trasporto di rifiuti,
salvo rare eccezioni) questo deve essere accompagnato da
apposito formulario.
- Sanzioni:
- Omessa o incompleta tenuta
dei registri di carico e scarico, sanzione amministrativa
pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire; per i rifiuti
pericolosi, sanzione da 30 a 180 milioni
- Indicazione incompleta o
inesatta nei registri di carico e scarico e nei formulari,
sanzione amministrativa pecuniaria da 500mila a 3 milioni
- Trasporto dei rifiuti non
pericolosi senza formulario, sanzione amministrativa
pecuniaria da 3 a 18 milioni
- Trasporto di rifiuti
pericolosi senza il formulario, reclusione fino a 2 anni.
Nella speranza di aver contribuito ad accrescere la Vostra
conoscenza in materia di gestione rifiuti, rimaniamo a Vs.
disposizione offrendovi i seguenti servizi:
- Assistenza nell'espletamento
degli adempimenti previsti dalle vigenti ed emanande
disposizione di legge in tema di conservazione, raccolta e
trasporto rifiuti
- Ritiro di rifiuti speciali non
pericolosi quali piccoli imballaggi di plastica, toner e
cartucce esaurite, etc.
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